Tribunale di Bologna I sezione penale

sentenza del 16 ottobre 2002

FATTO e DIRITTO
Si deve preliminarmente precisare che le parti hanno convenuto, ai sensi dell'art. 493.3 c.p.p., l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti in quello del PM. Tutti tali atti, pertanto, non essendovene alcuno affetto da vizi genetici, risultano pienamente utilizzabili per la decisione.
La responsabilità penale del prevenuto per il reato contestatogli appare evidente poiché egli è stato incontrato (ed arrestato) il 5 ottobre u.s. dai carabinieri mentre si trovava nella città di Bologna e sono stati acquisiti agli atti sia il decreto del prefetto di questa città che ha disposto la sua espulsione dal territorio dello Stato italiano, sia il collegato ordine del Questore di Bologna di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni dalla notifica.
Il primo provvedimento risulta notificato il 23.8.2002 ed appare del tutto conforme a legge, ma soprattutto risulta ritualmente convalidato dal giudice ordinario in seguito al trattenimento dell’H... nel centro di permanenza temporaneo in vista della sua espulsione coattiva, circostanza che supera ogni questione in ordine alla legalità di tale decreto e non consente di riproporre in questa sede qualsiasi problematica relativa ad un’eventuale disapplicazione del decreto.
A parere di questo giudice, infatti, qualora un provvedimento amministrativo sia già stato vagliato dall’autorità giudiziaria ordinaria con una procedura che – come nel caso di specie – è preordinata al controllo di legittimità del provvedimento amministrativo non incidenter tantum, ma direttamente e con incidenza immediata sulla efficacia stessa del provvedimento non si può ipotizzare, per la coerenza del sistema nel suo complesso, che si possa successivamente sottoporre ad ulteriori verifiche di legittimità lo stesso provvedimento da parte di altri giudici (ferma restando invece, ovviamente, ogni possibilità di verifica giurisdizionale amministrativa, d’altra parte espressamente prevista dalla normativa). 
Il secondo provvedimento (tradotto in arabo) risulta d’altra parte notificato il 21.9.2002 e pertanto più di 5 giorni prima del giorno cui si riferisce la contestazione.
Il prevenuto ha da parte sua ammesso di essere la persona cui si riferiscono i provvedimenti in questione e non ha neppure dedotto alcun eventuale giustificato motivo a spiegazione del suo mancato adempimento all’ordine datogli di allontanamento.
Il comportamento processuale corretto e collaborativo dell’imputato induce a concedere le attenuanti generiche.
Pena equa, tenuto conto del precedente specifico, appare quella di 7 mesi di arresto, diminuita a 5 mesi per le attenuanti.
La situazione esistenziale del prevenuto, clandestino in Italia, senza alcuna lecita fonte di reddito e stabile radicamento territoriale, nonché le denunce già da lui riportate perché arrestato in flagranza – ciò che conduce ad una facile previsione sull’affermazione di responsabilità - non consentono di poter presumere che si asterrà dal commettere ulteriori reati ed impediscono perciò la concessione della sospensione condizionale della pena.
Alla condanna penale consegue quella al pagamento delle spese.

P.Q.M.
Visti gli art. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara H... A... responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di 5 mesi di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.
Bologna, 16.10.2002 
Il Giudice
Dott. Millo

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