Tribunale di Bologna sezione di Imola


ordinanza del 22 ottobre 2003

TRIBUNALE DI BOLOGNA 
SEZIONE DI IMOLA 
IL GIUDICE

ha pronunciato nel processo n. r.g.n.r. **** a carico di **** e ****la seguente

ORDINANZA

Con nota prot. 802 dell'1.8.03 la Presidenza della Corte d'Appello ha comunicato che, a seguito di nota prot. 7112 dell'11.7.03 del Ministero di Giustizia, alcune fatture giacenti relative al servizio svolto dalla ditta privata per la documentazione degli atti nonché le fatture che sarebbero successivamente pervenute erano prive della necessaria copertura finanziaria, sicchè tali fatture che avessero dovuto ulteriormente pervenire sarebbero state "trasmesse al Ministero della Giustizia per le eventuali iniziative di competenza”.
Di fronte alla comunicazione relativa alla mancanza di copertura finanziaria per il secondo semestre dell' anno in corso e al severo monito contenuto nella parte finale di tale nota, deve ragionevolmente ritenersi che l'ulteriore ricorso al servizio di verbalizzazione svolto dalla ditta convenzionata rappresenti un illecito contabile e fors'anche disciplinare, in quanto sarebbero in tal modo impegnate risorse non disponibili fino al 31.12.03.
Ne consegue che fino all' 1.1.04, allorché saranno ragionevolmente disponibili i fondi stanziati dal Ministero per l'anno 2004, non è possibile ricorrere al servizio svolto dalla ditta esterna per la stenotipia e per la riproduzione fonografica.
Le difese degli imputati hanno eccepito che la verbalizzazione svolta manualmente concreti una nullità.
Non si tratta però di nullità. Infatti sotto l' eccepito profilo delle nullità generali di cui all'art. 178 lett. C), si osserva che la verbalizzazione redatta in maniera riassuntiva non preclude ai difensori di svolgere le loro funzioni di assistenza in udienza; al contrario, proprio in ragione della mancanza di uno strumento che registri in modo scientifico le parole dette, l'assistenza del difensore può utilmente espletarsi per contribuire a far sì che il verbale rispecchi le parole dette dai testi o dai consulenti, all'uopo segnalando le eventuali integrazioni e modifiche da apportare a quanto scritto, e ciò nell' ambito anche di una collaborazione tra parti del processo e giudice che si inquadra nella deontologia professionale. Né, ovviamente, la mancanza di verbalizzazione stenotipica impedisce - ciò si dIce per esaurire il profilo di cui all'art. 178 lett. C) c.p.p. - l'intervento in udienza dell'imputato e della parte civile.
Per altro verso il mancato ricorso agli strumenti di riproduzione meccanica neppure comporta necessariamente il verificarsi delle ipotesi di nullità speciale previste dall'art. 142 c.p.p. in materia di verbali, laddove si prevede che il verbale sia nullo per assoluta incertezza sulle persone intervenute e se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che l'ha redatto.
Questa disamina però non sarebbe completa, se non si esaminasse la possibilità che, pur non incorrendosi in nullità, si svolga comunque un'attività non consentita dal codice di rito.
L'art. 134 comma 2 c.p.p. prevede che il verbale sia redatto con la scrittura manuale, in caso di impossibilità di ricorrere alla stenotipia o ad altro strumento meccanico; e al riguardo deve osservarsi che, poiché per un verso il ricorso ai servizi della ditta convenzionata è da ritenersi precluso a pena di ricorrere in un illecito contabile e fors’anche disciplinare, e poiché d'altro lato non risulta che vi sia personale interno in grado di realizzare tali forme di verbalizzazione con strumenti meccanici, detta impossibilità deve effettivamente ritenersi sussistente. Sicchè deve ritenersi consentito redigere il verbale con la scrittura manuale.
Ciò però riguarda soltanto il mezzo di scrittura e non il modo di verbalizzazione. Il modo di verbalizzazione previsto dallo stesso art. 134 comma 2 c.p.p. è integrale o, in alternativa, riassuntivo.
Per quanto riguarda il ricorso alla verbalizzazione riassuntiva, ritenuto legittimo anche dalla sentenza 29.4.93 n. 207 della Corte Costituzionale, l'art. 140 c.p.p. ne consente il ricorso anche nell'ipotesi in cui "si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici". E' questa previsione normativa su cui deve incentrarsi l'attenzione, posto che è chiaro che non può ritenersi verificata l’alternativa ipotesi di atti di "contenuto semplice o limitata rilevanza", posto che il processo ha per oggetto lesioni gravi derivanti da un infortunio sul lavoro, e oltre tutto devesi in data odierna sentirsi due consulenti tecnici delle difese. Né ricorre la fattispecie di cui all'art. 559 comma 2 c.p.p. in materia di giudizio monocratico, posto che non vi è consenso di tutte le parti.
Ritornando dunque alla previsione normativa in esame, anzitutto deve osservarsi che il riferimento - senza eccezione alcuna - a "strumenti di riproduzione" consente di ritenere ricompresi in tale dizione anche gli strumenti di riproduzione fonografica che di regola dovrebbero accompagnare la verbalizzazione riassuntiva (art. 134 comma 3 c.p.p.), talchè deve ritenersi che la previsione normativa sopra ricordata autorizzi la verbalizzazione riassuntiva anche in assenza della riproduzione fonografica. Poi deve osservarsi che la ricordata impossibilità di ricorrere agli ausiliari tecnici e agli strumenti di riproduzione della ditta esterna concretizza l’indisponibilità di cui alla citata previsione normativa. Deve invece valutar si se tale indisponibilità può ritenersi contingente, tenuto conto che è un'indisponibilità che si protrarrà fino al 31.12.03.
Secondo la definizione del vocabolario della Lingua Italiana edito da Zingarelli nel 1971, messo a disposizione dalla Cancelleria, "contingente" è participio presente di "contingere". A quest'ultimo verbo è ivi attribuito il significato principale di "accadere, avvenire per caso". Alla parola in esame è dunque attribuito il significato di tale verbo, e inoltre i significati di "accidentale, casuale". Occorre ragionare su tale significato del verbo, anche perché non risulta che la Suprema Corte si sia espressa sul significato specifico di questa parola. Ebbene, se si tiene conto che l'indisponibilità degli strumenti di riproduzione durerà fino al 31.12.03 non può ragionevolmente affermarsi che l'indisponibilità odierna sia casuale: l'indisponibilità era infatti prevista fin dar mese di settembre e continuerà ancora per diverse udienze fino a tutto dicembre. Non sussistono perciò gli estremi per ricorrere alla verbalizzazione riassuntiva. Né può pretermettersi l'osservanza del codice di rito sulla base, della considerazione che ciò non comporterebbe nullità: infatti non osservare il codice di rito vuol dire svolgere un processo diverso da quello stabilito dal legislatore. 
Da escludersi infine che sia praticabile una verbalizzazione integrale a mano: ciò infatti comporterebbe, per essere fedeli al significato della parola "integrale", scrivere ogni parola detta, il che non è praticabile in relazione all'oggetto del processo, agli incombenti dibattimentali da svolgere, e al numero delle parti.

P.Q.M.

In accoglimento dell' eccezione proposta, dispone che il processo sia rinviato all'udienza del 26-02-2004 ad ore 11.00 e che in tale data la verbalizzazione sia effettuata in forma integrale a mezzo stenotipia. 
Imola, 22-10-2003

Il GIUDICE
Mazzino Barbensi

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