Corte di Appello di Napoli VII sezione penale

CC 91/01
RG 17/01

L’anno 2001 il giorno 26 del mese di settembre in Napoli, la Corte di Appello – Sez. VII – composta dai Sigg.

Dott. Giuseppe Cozzolino Presidente
Dott. Carlo Maddalena Cons.
Dott. Eleonora Fiengo Cons. rel.

Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente ordinanza

Ordinanza

Con atto depositato il 18.06.01 l’avv. Norma Marranzini proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 6 comma 4 L. 217/90, avverso il provvedimento, emesso dalla III Sezione di questa Corte in data 23.5.01, con il quale si respingeva la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata da D...B... A..., sul rilievo che il difensore prescelto non risultava inserito nell’albo speciale istituito presso il competente Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 17 bis L. 60/01.( ndr. L134/01)
Si rilevava nel ricorso che la istituzione dell’albo speciale non aveva determinato alcuna modifica della previsione di cui all’art. 9 L. 217/90 (“chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore scelto tra gli iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento”), richiedendosi, pertanto, che si provvedesse alla ammissione del D... B... al gratuito patrocinio.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Non appare contestabile che le norme richiamate e segnatamente la L. 29.3.01, disciplinante l’ammissione al gratuito patrocinio, e la L. 6.3.01 n. 60 operino su piani diversi e rispondano a finalità diverse. La prima, alla finalità di garantire l’assistenza tecnica ai non abbienti, senza limitarne la facoltà di scelta, fermo rimanendo l’unico limite che detta scelta ricada su professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. L’altra, di assicurare maggiore motivazione all’assunzione del ruolo del difensore di ufficio, attraverso la iniziativa dei legali, che ne richiedano la iscrizione negli appositi elenchi, nonché maggiore specializzazione, subordinandosi la iscrizione negli elenchi alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli Ordini o allo svolgimento della “professione in sede penale per un periodo non inferiore a due anni”.
Le previsioni normative relative alle modalità della nomina dei difensori di ufficio, vincolano esclusivamente l’autorità giudiziaria procedente che, se deve procedere ad attività richiedente la presenza necessaria del difensore, deve far ricorso, qualora l’indagato o l’imputato non disponga di un difensore di fiducia, agli elenchi predisposti ai sensi della richiamata legge. Tanto si desume non solo in linea logica, in virtù della indicata “ratio” delle disposizioni di legge, ma anche dalla lettura sistematica della normativa di cui al gratuito patrocinio (art.9) e dalle disposizioni codicistiche come introdotte dalla stessa normativa (art. 369 bis c.p.p.).

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto dall’avv. Norma Marranzini avverso il provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 23.5.01. ammette – qualora ricorrano i presupposti di ammissibilità – D...B.. A... al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 6 ult. comma L. 29.3.01.

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