Tribunale di Modena sezione penale in composizione monocratica, ordinanza del 5 giugno 2002

Il Giudice, esaminata l'istanza di liquidazione del compenso al difensore depositata il 10.05.02 dall'avv. Francesco Varvaro; visto il parere espresso dal presidente del Consiglio dell'Ordine in data 7.05.02; letti gli atti del procedimento;

Ritenuto che siano pienamente condivisibili le argomentazioni prospettate nell'istanza quanto all'applicabilità nel caso concreto della previsione di cui all'art.32 bis c.p.p.; ritenuto che la lettera e la ratio della disposizione citata siano compatibili con un riferimento alla condizione di irreperibilità di fatto dell'imputato ( l'art. 32 bis c.p.p. non richiama il decreto di irreperibilità di cui all'art. 159 c.p.p.); considerato che nel caso in esame non sembra applicabile l'art. 32 disp. att. c.p.p. atteso che nei confronti di persona straniera, di cui si ignorano le esatte generalità,la residenza all'estero e che è priva di qualsiasi dimora in Italia, non sono esperibili le procedure esecutive per il recupero dei crediti professionali;

PQM

visto l'art 32 bis disp. att. c.p.p., liquida in favore dell'avv. Francesco Varvaro la somma di €.... oltre IVA e CPA come per legge. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modena 5.6.2002

Il Giudice

Dott.ssa Carla Ponterio


Tribunale di Modena Giudice Monocratico
Istanza di liquidazione del compenso al difensore
Proposta dal sottoscritto Avv. Francesco Varvaro, difensore d'ufficio come da nomina in atti di XXX

Nato in Marocco il 27/01/81, ivi residente, in Italia senza fissa dimora, sedicente, elettivamente domiciliato presso il difensore d'ufficio.
Premesso
-che questo difensore ha prestato opera professionale a vantaggio di XXX, nel procedimento penale in epigrafe indicato, in qualità di difensore d'ufficio;
-che il difensore d'ufficio ha diritto alla retribuzione per l'opera prestata;
-che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, in data 7/05/02, ha opinato gli onorari del sottoscritto difensore per la somma di Euro ... oltre IVA e CPA, a cui devono aggiungersi Euro ... di spese di opinamento, nonché Euro ... di spese di notifica citazione testi, il tutto per un totale di Euro ...; 
-che il condannato risulta genericamente residente in Marocco, senza una più precisa specificazione dell'indirizzo di residenza;
-che lo stesso risulta essere in Italia senza fissa dimora;
Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore
Espone
Il sottoscritto intende richiedere la liquidazione dei compensi in premessa indicati, ai sensi dell'art. 32bis disp. att. c.p.p., ovvero ed in subordine, ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.p.p.
-Della possibilità di liquidare i compensi ai sensi dell'art. 32bis disp. att. c.p.p. 
L'art. 32 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile, sia retribuito secondo le norme del patrocinio a spese delle Stato.
Ora, chi scrive ritiene che il termine "irreperibile" non sia stato adoperato dal legislatore in senso strettamente tecnico e cioè intendendo irreperibile solamente colui il quale viene così formalmente dichiarato, con decreto ex art. 159 c.p.p. 
Pare possibile, infatti, sostenere che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis disp. att., debba essere considerato irreperibile anche colui che risulta esserlo di fatto.
Tale interpretazione è ricavabile seguendo un procedimento logico-interpretativo suddiviso in tre fasi.
Prima fase: la verifica della configurabilità di una irreperibilità di fatto.
Ai fini della suddetta verifica, è necessario prendere le mosse da una non isolata sentenza della Suprema Corte in tema di esecuzione delle misure alternative alla detenzione ed in tema di notificazioni in materia penale.
La Corte di Cassazione, infatti, con pronuncia in data 14/10/92, Sez. I, ricorrente De Barre, ha affermato: "Poiché l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, ai fini della legale conoscenza degli stessi da parte del destinatario (in ciò consistendo essenzialmente lo scopo dell'elezione), non comporta l'effettiva reperibilità del domiciliato, e poiché tale reperibilità è invece indispensabile ai fini dell'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale (postulando questo un contatto diretto fra la persona fisica dell'interessato ed il servizio sociale cui, per legge, ai sensi dell'art. 47 comma 9 ord.penit., compete di "controllare la condotta del soggetto" e di "aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale"), deve escludersi l'illegittimità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza abbia respinto la richiesta di affidamento in prova sulla base del rilievo che l'interessato, pur avendo eletto rituale domicilio per le notifiche, era di fatto irreperibile."
Ora, premesso che la suddetta pronuncia prende in considerazione, per poi dargli importanti conseguenze giuridiche, lo stato di irreperibilità di fatto di un condannato, non si può non vedere come la ratio sottesa alla sopra riportata sentenza sia la stessa del caso ora in questione. 
Infatti la Suprema Corte afferma che, l'esistenza di un domicilio eletto, pur consentendo la regolare notifica degli atti, non comporta l'effettiva reperibilità del domiciliato e che, dunque, ogni volta in cui si debba compiere un atto che obbligatoriamente necessiti della presenza fisica del domiciliato e questi non sia materialmente rintracciabile, lo stesso deve essere considerato a quel fine irreperibile.
Se così è, allora la stessa cosa deve valere nel caso in cui il difensore d'ufficio sia materialmente impossibilitato finanche a richiedere il pagamento dei propri compensi, in quanto il debitore -la cui reperibilità fisica è indispensabile anche ai soli fini dell'azione giudiziaria di recupero dei crediti- si trovi ad essere un soggetto senza fissa dimora, pertanto di fatto irragiungibile, irreperibile e, ma questo è argomento successivo, inesecutabile.
Seconda fase: la verifica della possibilità di una interpretazione estensiva dell’articolo 32bis disp. att.
Ora, acclarato che l'irreperibilità di fatto, benché non disciplinata, è contemplata dal nostro ordinamento processuale, si rende necessario verificare se il disposto di cui all'art. 32bis disp. att. permetta di essere ermeneuticamente esteso fino a ricomprendervi anche la figura dell'irreperibile di fatto. 
Chi scrive ritiene che, attenendosi ai canoni ermeneutici fissati dal comma 1° dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. preleggi), per gli effetti di cui all'art. 32bis disp. att. c.p.p. si debba aver riguardo anche e soprattutto alla irreperibilità effettiva (rectius: di fatto) del "debitore".
Infatti, se il legislatore avesse voluto intendere il termine "irreperibile" in senso tecnico, lo avrebbe specificato, cioè in luogo della locuzione "il difensore […] del condannato irreperibile, è retribuito secondo le norme del patrocinio a spese dello Stato", avrebbe usato la locuzione "il difensore […] del condannato dichiarato irreperibile, è retribuito secondo le norme del patrocinio a spese dello Stato".
Ora, anche a mente del famoso broccardo "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit", pare davvero di potersi rilevare nel disposto dell'art. 32bis disp. att., l'assenza di un richiamo esplicito ed effettivo al decreto ex art. 159 c.p.p. 
Se così è, non ostandovi il dato letterale della norma, allora deve considerarsi assolutamente legittima una interpretazione della norma in questione, comprensiva dello stato di irreperibilità di fatto.
Terza fase: la volontà del legislatore
E' ora necessario chiedersi se, oltre che legittima, tale interpretazione si possa considerare opportuna, ossia corrispondente alla volontà ed ai fini presi di mira dal legislatore.
Ebbene l'art. 32bis è stato inserito nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dall'articolo 18 della legge 60/01.
La suddetta legge, denominata "Disposizioni in materia di difesa d'ufficio" ha inteso razionalizzare e rendere maggiormente effettivo un istituto, come quello della difesa d'ufficio, che ha una larga ed importante applicazione nella pratica forense.
In particolare, le disposizioni relative alla retribuzione da parte dello Stato dei difensori d'ufficio (artt. 32 e 32bis così come modificati dalla l. 60/01), sono stati introdotti col precipuo intento di responsabilizzare i difensori stessi, portandoli a considerare le difese d'ufficio alla stregua di quelle di fiducia, cioè entrambe da svolgersi col massimo impegno, in quanto entrambe retribuite.
Il legislatore, inoltre, con l'art. 32 disp. att. ha subordinato il pagamento all’eventualità dell’infruttuoso esperimento della procedura per il recupero del credito professionale.
Ciò ha fatto all’evidente fine di evitare abusi da parte dell'assistito d'ufficio il quale, pur anche avendo le sostanze per farlo, potrebbe astenersi dal retribuire il difensore, confortato dalla consapevolezza che il professionista si sarebbe "rifatto" sullo Stato. 
La ratio di tale procedura, dunque, è quella di accertare l'insolvibilità totale o parziale dell'assistito, prima di procedere al pagamento a spese dello Stato.
Ora, è di tutta evidenza che le ragioni della suddetta cautela vengono completamente a scemare quando ci si trova di fronte al caso dell’indagato-imputato-condannato, che avendo correttamente eletto domicilio non verrà dichiarato irreperibile ma che sarà certamente inesecutabile perché senza fissa dimora, o senza generalità certe oppure perchè risultato, a seguito delle ricerche previste dal codice di procedura civile, non più altrimenti raggiungibile.
Ciò significa che ove -come nel caso di specie- non vi sia possibilità alcuna di azionare e/o eseguire il credito, gli abusi sopra menzionati da parte dell'assistito d'ufficio non possono più verificarsi e, dunque, non vi è più ragione di attivare la procedura esecutiva, potendosi perciò direttamente applicare l’art. 32bis disp. att.
E' appena il caso di osservare che diversamente opinando si otterrebbe l'effetto contrario rispetto a quello manifestato dal legislatore con l'emanazione della legge 60/01, svilendone quasi del tutto l'efficacia.
Infatti, se l'intento della legge era quello pressoché manifesto di fornire a chi si avvale della difesa d'ufficio, una difesa tecnica effettiva, interpretare restrittivamente l'articolo 32-bis otterrebbe l'effetto di ricreare la distinzione tra le difese "di serie A" (quelle di fiducia e d'ufficio con decreto di irreperibilità) e le difese di "serie B" (tutte quelle -e sono davvero tante- in cui non si conosca o non esista un recapito dell'assistito), con l'ovvia conseguenza che le difese "di serie B" passerebbero in secondo piano, nelle attenzioni dei difensori.
A ciò si aggiunga che, ritenendo applicabile ai casi come quello per cui ora si chiede la liquidazione, la sola norma del 32 disp. att., si otterrebbe l'aberrante effetto di gravare maggiormente sull'Autorità Giudiziaria civile.
Quanto sopra in ragione del fatto che l'azione civile -senza spese per il difensore, ma gravosa per l'Amministrazione- porterebbe tutt'al più ad una sentenza di condanna nei confronti di un soggetto di cui si sconoscono le più importanti generalità anagrafiche.
Tale sentenza sarebbe pertanto ineseguibile e dunque sfocerebbe comunque nella retribuzione da parte dello Stato, con ulteriore aggravio di spese per quest'ultimo. 
In conclusione, essendo il termine "irreperibile" contenuto nell'art. 32bis disp. att. da intendersi in senso a-tecnico, dunque riferibile anche all'irreperibile di fatto, ed essendo la ratio della normativa in questione del tutto compatibile con tale interpretazione, si ritiene che al sottoscritto difensore possano essere legittimamente liquidati gli importi indicati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32bis disp. att. c.p.p. 
-Della possibilità, nel caso di specie, di liquidare i compensi ex art. 32 disp. att. pur senza la previa infruttuosa esecuzione civile
Quand'anche non si convenisse con quanto sopra dedotto, questa difesa deve rimarcare la circostanza per cui, nel caso di specie, sia impossibile instaurare un giudizio civile volto al recupero del credito professionale vantato nei confronti del XXX.
Costui, infatti, risulta nato in Marocco, ivi genericamente residente, in Italia senza fissa dimora e, soprattutto, sedicente.
Ebbene, a norma del codice di procedura non vi è alcun modo per poter effettuare validamente le notifiche, e dunque nessuna possibilità di effettuare una valida vocatio in ius.
Infatti, le notificazioni a persona di cui si sconosce la residenza o il domicilio, sono disciplinate dall'art. 143 c.p.c., che impone quantomeno la conoscenza certa del luogo di nascita, presso la cui Casa Comunale (in Marocco?!) deve essere affisso l'atto di citazione.
Non solo, oltre agli adempimenti di cui sopra, sarà pure necessario esperire quelli previsti dall’art. 142 c.p.c., cercando di combinarli con quelli precedenti ex art. 143 c.p.c. 
Per non parlare, poi, delle possibilità di eseguire fruttuosamente una tanto eventuale quanto improbabile sentenza civile di condanna.
Non è nemmeno il caso di ribadire l'assoluta impossibilità di eseguire tale sentenza nei confronti di un sedicente cittadino marocchino di cui davvero nulla di certo si conosce.
Per tale ragione, chi scrive ritiene che possa già ritenersi raggiunta la prova della infruttuosità delle procedure esecutive e, quindi, liquidabile il compenso ex art. 32 disp. att. c.p.p. 
Per tutto quanto sopra premesso ed esposto, il sottoscritto avvocato, propone formale
Istanza
Affinché l’intestato Ufficio
In via principale
attesa l’irreperibilità di XXX, provveda alla liquidazione dei compensi al difensore ex art. 32bis disp. att. c.p.p., nella somma di Euro ..... così come risultante dalla documentazione che si allega;
In via subordinata
Preso atto dell’originaria inutilità delle procedure volte al recupero dei crediti professionali, provveda alla liquidazione dei compensi al difensore ex art. 32 disp. att. c.p.p., nella somma di Euro .... così come risultante dalla documentazione che si allega.
Con ossequi
Modena, lì 9 maggio 2002
Avv. Francesco Varvaro

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