TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE QUINTA PENALE
Il Tribunale di Napoli, Giudice Monocratico dr. Carlo Spagna, riunito in Camera di Consiglio, visti gli atti del proc. pen. n. 10178 contro
C... A..., vista l’istanza presentata dall’avv. A... M... con la quale si chiede la liquidazione di “spese, diritti e competenze per l’attività prestata in favore dell’imputato”.
OSSERVA
Sono stati prospettati contrasti interpretativi in tema di diritto alla liquidazione del compenso al Difensore di Ufficio come previsto dall’art. 31 Disp. di att. del c.p.p., in caso di sostituzione ex art. 97 co. IV c.p.p..
La legge n. 60/2001 ha ribadito la natura di attività di interesse pubblico svolta nel processo penale dal Difensore di Ufficio, disciplinando in particolare le forme di retribuzione a carico dello Stato alla stregua del Gratuito Patrocinio, già regolamentato dal codice stesso e dalle norme successivamente emanate in materia.
In particolare è stata posta la questione se i compensi competano al Difensore nominato di ufficio all’atto dell’esercizio dell’azione penale, o se viceversa il diritto al compenso competa al Difensore che ha esercitato di fatto l’attività difensiva, sia pure svolta in sostituzione di quello precedentemente nominato.
La soluzione di riconoscere a quest’ultimo il diritto al compenso, e che si intende qui adottare, appare aderente alla norma della legge, all’evoluzione giurisprudenziale ed ai principi generali in tema di sostituzione.
Partendo da questi ultimi, che peraltro sono dotati di valenza maggiore rispetto alla stessa norma di legge, che deve adeguarsi ad essi, va premesso come la natura giuridica stessa del rapporto di sostituzione evoca quella delle delega, cioè del mandato: orbene, è noto come spetti al mandatario agire nei confronti dei terzi fino alla revoca, anche tacita, (cioè implicita) del mandato, come nel caso che il Difensore sostituito riprenda la Difesa (in tal senso, v. Cass. Pen. Sez. I, 31.8.94 n. 9348), esercitando uno qualsiasi dei poteri conferitigli, a partire dalla richiesta dei compensi, e fatto ovviamente salvo il rapporto interno tra mandante e mandatario.
In particolare si è in presenza di un mandato per c.d. privato, quando la nomina del sostituto processuale promani dal Difensore di fiducia; di un vero e proprio mandato pubblico, quando avvenga ad opera dell’A.G.
In tale contesto, l’esercizio del diritto al compenso ad opera del sostituto processuale trova una sua logica giustificazione nella natura giuridica della sostituzione, in virtù della quale la richiesta del sostituto è correttamente avanzata, se non è preceduta da quella del sostituto.
Ove così non fosse, d’altronde, nell’inerzia del difensore sostituto la prestazione svolta resterebbe non retribuita, con indebito arricchimento del terzo (l’imputato, o comunque la parte assistita).
Ma l’ordinamento processuale disegnato dal legislatore del 1988 si ispira esattamente ai principi anzidetti: la norma dell’art. 102 c.p.p. riconduce al sostituto processuale, sempre e comunque, “… i diritti e…i doveri di difensore” (quindi anche il diritto al compenso); e su questo schema si è andata formando una giurisprudenza della S.C. che nell’affermare il principio della unicità ed immutabilità della Difesa di Ufficio (Cass. Sez. Un. 19.12.94 n. 22), ha però parificato i diritti (ed i doveri) del sostituto processuale ex art. 97 co. IV cit. a quello del Difensore nominato inizialmente (ad es. in tema di notifica dell’estratto contumaciale e di esercizio del diritto all’impugnazione) (v. in tal senso, Cass. Pen. Sez. I, 15.9.95 n. 4295).
Sicchè anche sotto tali profili la richiesta avanzata dal Difensore di Ufficio nominato ai sensi dell’art. 97 co. IV c.p.p., appare pienamente legittima.
D’Altronde, il decreto di altro Giudice di merito che ha negato sul punto la legittimazione attiva del sostituto processuale ex art. 97 co. IV cit. a richiedere allo Stato la liquidazione diretta del compenso, cade in una significativa contraddizione quando afferma che “le ragioni del difensore che abbia effettivamente prestato…l’opera possono essere comunque tutelate attraverso l’esercizio dell’azione civile nei confronti della parte”: la liquidazione dei compensi ad opera dello Stato costituisce solo una anticipazione: se il sostituto ex art. 97 co. IV non ha titolo per richiedere allo Stato la liquidazione dell’onorario, non lo ha nemmeno nei confronti della parte, volendo anche in tale circostanza le argomentazioni addotte a sostegno della tesi anzidetta (e qui contraddetta).
Né appare ragionevole l’altra opzione indicata nel provvedimento citato, che l’azione civile può alternativamente porsi nei confronti “dello stesso collega fiduciario” (rispetto al quale il rapporto deve ritenersi già regolato dal previo accordo per c.d. interno) “o d’ufficio sostituto”, il quale non ha assunto alcun obbligo nei confronti del sostituto, entrambi i mandati avendo natura pubblica.
Altro tema di attualità concerne le condizioni introdotte dalla citata legge per il diretto pagamento da parte dello Stato del compenso professionale: il nuovo testo dell’art. 32 disp. di att. c.p.p. lo ipotizza quando il difensore di ufficio dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero del credito professionale; la norma, introdotta ex novo dell’art. 32 bis disp. di att. c.p.p., disciplina l’altra ipotesi di liquidazione ad opera dell’erario, che ricorre quando il difensore di ufficio abbia prestato la sua opera in favore di persona irreperibile.
In tale seconda ipotesi, non si pongono concreti problemi interpretativi, dal momento che la irreperibilità ex art. 159 c.p.p. può essere pronunziata solo dal Giudice, ed opera per la sola fase processuale per la quale sono stati compiuti gli accertamenti di legge.
Orbene, quando l’imputato è stato dichiarato irreperibile dal Giudice, non c’è dubbio che ciò sia sufficiente perché il compenso rientrando sicuramente nella medesima fase processuale per la quale si è formato ed è stato pronunciato il decreto di irreperibilità.
Più controversa è la questione qualora l’imputato abbia eletto domicilio presso il difensore o, il che è lo stesso, quando le notifiche degli atti processuali siano avvenute presso il difensore, ai sensi del IV co. dell’art. 161 c.p.p. (per tutte le ipotesi ivi previste: mancanza, insufficienza o inidoneità del domicilio eletto; modifica del domicilio senza la previa comunicazione all’A.G., etc.).
In siffatta ipotesi, non potendo l’irreperibilità essere pronunciata, né tantomeno accertata, dal Difensore (che, come detto, è atto dell’A.G.), la richiesta del compenso professionale va disciplinata ricorrendo alla norma dell’art. 32 cit., vale a dire dimostrando di avere esperito inutilmente le procedure di recupero indicate. Se così fosse, però, paradossalmente il difensore di ufficio dovrebbe attivare le indicate procedure… presso di sé: se quello è stato ritenuto il domicilio legale per le notifiche degli atti processuali, la regola varrà altresì, evidentemente, per quelli afferenti la procedura del recupero del credito professionale; e presso il P.M. .
Non è però pensabile che il legislatore del 2001, il quale ha avuto come obiettivo diretto quello di agevolare l’esercizio di un diritto, quale quello alla retribuzione del difensore di ufficio, già riconosciuto dal legislatore del 1988, abbia inteso disseminare il provvedimento di irragionevoli difficoltà. Tutto ciò induce a ritenere che in realtà il legislatore, quando ha usato l’espressione irreperibile, abbia inteso estenderla a tutte le ipotesi in cui non vi sia di fatto un domicilio presso il quale il difensore di ufficio possa esperire le procedure di recupero del credito. Sicchè può darsi corso alla liquidazione a diretto carico dello Stato tutte le volte in cui l’imputato sia rimasto contumace o perché irreperibile ex art. 159 cit. o perché gli atti processuali gli siano stati notificati presso il difensore ex art. 161 cit.
E’ di chiara evidenza, per quanto detto proprio in merito alla fungibilità del ruolo del difensore nominato e del sostituto processuale, che quanto testè detto vale anche in caso di nomina di difensore ex art. 97 co. IV cit.
L’interpretazione estensiva, in bonam partem, non è ostacolata dalla natura della norma adottata che, contrariamente a quanto affermato dal provvedimento summenzionato, non è affatto norma eccezionale, giacchè non deroga alla “regola generale sulla attribuzione dell’onere retributivo del difensore di ufficio un capo a chi si avvale di tale prestazione”, ma disciplina le ipotesi di anticipazione da parte dello Stato in presenza di un mandato da esso stesso conferito per l’espletamento di una attività di interesse pubblico, come lo stesso provvedimento riconosce al mandato di difensore di ufficio (è anzi auspicabile, nel tempo, che aggiustamenti normativi disciplinino sempre più il rapporto tra lo Stato ed i Difensori di Ufficio, come già avviene per i Giudici od i Vice-Pretori Onorari, che pure vengono attinti dalla classe forense).
Né può addursi che la disciplina normativa introdotta dalla legge del 2001 è incostituzionale perché non avrebbe previsto la copertura finanziaria degli esborsi, sia pure sotto la forma dell’anticipazione, cui l’erario indubbiamente va incontro: anche il gratuito patrocinio offre margini di incertezza quanto agli oneri cui lo Stato è chiamato, e la sua copertura viene genericamente ricompresa tra quelle spese di giustizia che, forfettariamente indicate, trovano previsioni ed aggiustamenti nei bilanci pubblici. Che la materia necessiti di aggiustamenti normativi, è indiscutibile, ma ciò non può ostacolare il concreto esercizio del diritto di Difesa, che ha rilevanza costituzionale, e che passa inevitabilmente attraverso una corretta disciplina del diritto al compenso professionale.
Ciò premesso, rilevato che alla stregua del disposto del I co. dell’art. 12 L. 217/90 come modif. e integrato dal d.l. 5.10.1994 n. 585 i compensi vanno liquidati in misura non superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, e che la parcella prodotta risulta redatta ai sensi della tabella “c” delle tariffe forensi in materia penale; ritenuta legittima la richiesta, in relazione ai coefficienti indicati ed in considerazione dell’opera effettivamente svolta; che, nella circostanza sussiste la condizione di cui all’art. 32 bis disp. di att. cit., essendo stato l’imputato dichiarato irreperibile;
LIQUIDA
...Omissis
Napoli, deciso nella Camera di Consiglio del 6 maggio 2002.