sulla richiesta di
trasmissione degli atti al P.M. ex art. 550, 3° c., cpp, formulata dai
difensori degli imputati e del responsabile civile,
sentiti il P.M. ed i difensori delle
parti civili, che ne hanno chiesto il rigetto;
osserva
Il reato per cui si procede a giudizio,
omicidio colposo plurimo, già di competenza del pretore, è attribuito alla
cognizione del tribunale in composizione monocratica in base alle disposizioni
del decreto legislativo n. 51/98. Il decreto di citazione a giudizio davanti al
pretore è stato emesso dal PM in data 1.6.99, per l'udienza ritualmente fissata
del 9.10.99. A seguito dell'entrata in vigore della riforma del giudice unico in
data 2.6.99, in base al disposto dell'art. 219 d. lgvo n. 51/98 il processo è
proseguito davanti al Tribunale in composizione monocratica.
Nell'udienza del 9.10.99 è iniziato ma
non terminato il controllo sulla regolare costituzione delle parti poichè il
processo è stato rinviato all'udienza del 10.01.2000 ai fini della citazione
del responsabile civile richiesta da varie parti civili in epoca anteriore
all'udienza del 9.10.99.
La odierna richiesta dei difensori è
stata formulata immediatamente dopo il compimento del controllo sulla regolare
costituzione delle parti.
L'art. 550, 3° c., cpp prevede che se
il PM ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il
quale è prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione è proposta
entro il termine indicato dall'art. 491, comma 1, il giudice dispone con
ordinanza la trasmissione degli atti al PM.
La richiesta dei difensori, presentata
entro il termine di cui sopra è pertanto tempestiva ed ammissibile.
Nel merito della richiesta si deve
osservare preliminarmente che la disposizione di legge invocata è stata
inserita nel codice processuale con legge 16 dicembre 99, n. 479, e fa parte
dell'insieme delle norme che hanno introdotto la previsione dell'udienza
preliminare per i processi aventi ad oggetto i reati più gravi attribuiti alla
cognizione del tribunale in composizione monocratica. Si tratta di una
innovazione di notevole rilievo riguardo alla originaria impostazione del
giudizio penale davanti al giudice unico di primo grado -basata sulla
distinzione tra citazione a giudizio diretta davanti al giudice monocratico e
richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente udienza preliminare- poichè
estende a numerosi processi attribuiti al giudice monocratico la previsione
della richiesta di rinvio e l'udienza preliminare.
Si tratta pertanto di stabilire se la
nuova normativa sia applicabile anche a processi in cui l'azione penale sia
stata già esercitata, correttamente in base alle norme all'epoca vigenti,
mediante citazione diretta e, in caso positivo, a quali condizioni.
Si pone evidentemente una tipica
questione di diritto intertemporale.
La prima indagine da compiere è
diretta a verificare se il legislatore ha emanato disposizioni transitorie al
riguardo. Certamente la legge m. 479/99 non contine disposizioni transitorie
espressamente previste o comunque direttamente applicabili al disposto dell'art.
550, 3° c., cpp. Come parimenti non ne esistono con riferimento alle nuove
disposizioni introdotte negli artt. 516, 517, 521 e 521 bis, riguardanti
anch'esse reati per i quali è prevista l'udienza preliminare.
E' stata invocata dai difensori
richiedenti l'applicazione della disposizione transitoria convenuta nellart. 219
D.Lgvo n. 51/98, secondo cui, quando vi è stato il controllo sulla regolare
costituzione delle parti a norma dell'art. 484 cpp, i giudici di primo grado in
corso alla data di efficacia del decreto proseguono con l'applicazione delle
disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza e
alla composizione dell'organo giudicante.
Il giudice ritiene questa disposizione
applicabile al caso in questione poichè ne sussistono tutti i presupposti.
Riguardo alla data di riferimento, si
tratti del 2.6.99, data di entrata in vigore della riforma del giudice unico, o
del 2.1.2000, data di efficacia differita di varie disposizioni contenute nel
D.Lgvo n. 51/98 nonchè delle disposizioni contenute nella L. n. 479/99, la
condizione che si trattasse di giudizio di primo grado pendente, in cui non vi
fosse stato il controllo sulla regolare costituzione delle parti, è ugualmente
soddisfatta.
Che la norma contenuta nel 3° comma
dell'art. 550 cpp sia una disposizione regolante il giudizio, in particolare una
facoltà riconosciuta alle parti, appare evidente.
Si è contestata da parte del PM e
delle parti civili la configurabilità dell'art. 219 d.lgvo n. 51/98 come
disposizione transitoria applicabile alle disposizioni contenute nella legge n.
479/99, emanata successivamente.
Il giudice ritiene che la normativa
sulla riforma del giudice unico di primo grado, costituita dal d.lgvo n. 51/98,
dai decreti legge intermedi, con le relative leggi di conversione, dalla legge
n. 479/99, costituiscano un corpus normativo unitario nell'ambito del quale
esistono disposizioni di portata generale, sia definitiva che transitoria,
efficaci per l'intero complesso normativo. Tra queste deve individuarsi la
disposizione dell'art. 219 d.lgvo n. 51/98 che assume la funzione di sancire la
summa divisio tra i giudizi che proseguono con l'applicazione delle disposizioni
anteriormente vigenti e quelli che proseguono con le nuove disposizioni.
Il giudice osserva tuttavia che
l'applicabilità del disposto dell'art. 550, 3°c., cpp, può essere sostenuta
anche prescindendo dal riferimento alla disposizione transitoria di cui all'art.
219 citato, poichè di per sè il tenore letterale della norma e la sua
interpretazione logica e sistematica, ne consentono l'applicazione ai giudici in
cui la richiesta sia formulata tempestivamente, a prescindere dalle modalità
della introduzione.
La locauzione "se ... è prevista
l'udienza preliminare", se nell'applicazione ordinaria della norma esprime
la contestualità tra la citazione e la vigenza della previsione dell'udienza
preliminare, riveste nondimeno il significato pregnante di una condizione
attuale, che deve sussistere nel momento della applicazione della norma, e
sussistendo può comportare la caducazione anche di atti pregressi.
In altri termini, l'aplicazione del
principio "tempus regit actum" alla disposizione di cui al 3° comma
dell'art. 550 cpp comporta il pieno riconoscimento alle parti della facoltà
prevista dalla norma di chiedere la regressione del processo, analogamente a
quanto avviene nei casi di applicazione della norma ai processi introdotti
successivamente alla data di efficacia della riforma del giudice unico di primo
grado.
Non osta a questa interpretazione il
fatto che il decreto di citazione a giudizio sia stato legittimamente emesso in
base alle disposizioni all'epoca vigenti poichè non è questione di nullità
dello stesso bensì di esercizio nella sede dibattimentale di una facoltà
riconosciuta ex novo alle parti dal legislatore.
Sotto il profilo logico e sistematico l'interpretazione adottata appare coerente con la complessiva normativa sul giudice unico e adeguata ad una corretta applicazione del principio costituzionale di uguaglianza tra gli imputati dello stesso reato in giudizi diversi, che si trovino nella stessa fase, con riferimento alla introduzione dell'udienza preliminare come elemento consistente di maggiore garanzia, qualificante la riforma, e pertanto comportante una interpretazione "in favor rei"
(omissis).
P.Q.M.
ritenuto che per il reato contestato è
prevista l'udienza preliminare, ordina la trasmissione degli atti al PM per la
formulazione della richiesta di rinvio a giudizio.
Pesaro 10 gennaio 2000
Il Giudice Vincenzo Andreucci