TRIBUNALE DI RAVENNA

Il Giudice dott. Piero Messini D'Agostini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art.23 legge 11/3/1953 n.87, letta alla pubblica udienza del 12 gennaio 2006

In data 11/01/2006 H.B. è stato arrestato dai Carabinieri di Ravenna nella flagranza del reato previsto dall'art.73 D.P.R. n. 309/90 e condotti davanti al giudice del dibattimento ex art.558 c.p.p. per la convalida ed il giudizio direttissimo.

Ad esito dell'udienza, il Tribunale ha convalidato l'arresto.

H.B. ha, quindi, richiesto il giudizio abbreviato.

>Conseguentemente è stata emessa ordinanza, ai sensi dell'art. 438 co. 4° del codice di rito.

All'imputato viene contestata la detenzione di grammi 53,17 di hashish, non finalizzata all'uso personale e senza autorizzazione.

Ritiene il giudicante che, alla luce delle modalità di detenzione, delle condizioni soggettive dell'imputato e del quantitativo non esiguo della sostanza detenuta, il Pubblico Ministero abbia dimostrato l'insussistenza della detenzione per esclusivo uso personale, elemento negativo della condotta.

Tuttavia al giudicante pare chiara la configurabilità nel caso di specie della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal 5° comma dell'art. 73 D.P.R. n.309/90 (fatto di lieve entità), avuto particolare riguardo alla modesta quantità dello stupefacente detenuto, in parte verosimilmente acquistato da H.B. per uso personale: l'episodio delittuoso, nel suo insieme, in riferimento alla consistenza qualitativa e quantitativa della droga oggetto dell'addebito, presenta connotati tali da poter essere definito di minore, minima offensività per la collettività (in proposito cfr., fra le ultime, Cass. 19/10/2004, Bassi e altri; Cass. 3/11/2004, Nwbodo e altri; Cass. 2/12/2004, Grado e altri; Cass. 3/2/2005, Pronestì; Cass. 21/6/2005, Lantani e altro).

In diritto va ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, così costante da costituire diritto vivente, secondo il quale, con la previsione dell'art. 73 co. 5° D.P.R. 309/90, non si è introdotta una fattispecie autonoma di reato bensì una circostanza attenuante ad effetto speciale (così, anche da ultimo, Cass. 24/2/2005, Cianchetta e Cass. 21/12/2004, D'Aquilio), soggetta ovviamente, nel caso di concorso con una o più circostanze aggravanti, al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 co. 4° c.p., (in questo senso, espressamente, cfr. Cass. 15/10/2002 Mazzei; Cass. 17/4/1998, Piccardi; Cass. 12/12/1997, Vassalli; Cass. 16/4/1997, Bettoschi; Cass. 8/7/1993, Cappelli; Cass. 4/11/1992, Pezzolet), con l'ulteriore conseguenza che, in caso di ritenuta equivalenza, la pena è determinata senza tener conto di alcuna delle circostanze, ai sensi dell'art. 69 co. 3° codice penale.

>Il 4° comma dello stesso articolo 69 prescrive che il suddetto giudizio di comparazione (o di bilanciamento) delle circostanze sia esteso anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole.

Tuttavia, detto comma è stato modificato dall'art.3 della legge 5/12/2005 n.251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2005 ed entrata in vigore il giorno successivo: a seguito della "novella" (consistita nell'aggiunta della locuzione: "esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti"), nel caso di recidiva reiterata, eventuali circostanze attenuanti potranno tutt'al più essere valutate equivalenti rispetto alla recidiva medesima.

Nella fattispecie l'imputato è recidivo reiterato, atteso che lo stesso ha riportato sette precedenti condanne per delitti dolosi.

La recidiva reiterata può essere ritenuta, pur in mancanza di una precedente apposita dichiarazione giudiziale dello status di recidivo, dichiarazione che non ha natura costitutiva (Cass. 16/3/2004, Marchetta e Cass. 6/5/2003, Andreucci).

La finalità del giudizio di comparazione previsto dall'art.69 c.p., che attribuisce al giudice la valutazione della prevalenza o equivalenza in caso di concorrenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti, è quella risultante dallo schema dell'art.133 c.p., dovendosi così valutare il fatto delittuoso, nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto da tale norma, nella sua complessità, avuto anche riguardo alle circostanze inerenti la persona del colpevole, dando poi rilievo a quello od a quegli elementi positivi o negativi qualificanti il reato ed il suo autore, ritenuti maggiormente significativi o di valore decisivo; in altri termini, si tratta di apprezzare la personalità del colpevole e l'entità del fatto, onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto (in questo senso cfr., da ultimo, Cass. 28/6/2005, Matti).

>Nel caso di specie, va evidenziato che la gravità del fatto e la conseguente pericolosità della condotta risultano di modesta entità (avuto riguardo alla detenzione di un piccolo quantitativo di droga leggera) e che i precedenti penali dell'imputato, anche se numerosi, si riferiscono a fatti di non rilevante allarme sociale; in due casi, poi, la pena venne sospesa, in altri tre casi la pena detentiva venne sostituita ed in caso venne inflitta la sola pena pecuniaria.

Trattasi, inoltre, di episodi verificatisi negli anni 90, a parte quest'ultimo, risalente comunque al 2001 (condanna con decreto penale per il delitto di lesione personale).

In considerazione di questi elementi, prima della ricordata “novella”, la circostanza attenuante ad effetto speciale sarebbe stata ritenuta senz'altro prevalente sulla contestata recidiva, valutazione ora preclusa dalla formulazione dell'art. 69 ult. comma codice penale.

Nel caso di specie, dunque, concessa detta attenuante in equivalenza con la contestata recidiva, la pena minima da infliggere all'imputato – prima dell'applicazione della diminuente di rito – sarebbe quella di due anni di reclusione e 5164 euro di multa, prevista dall'art. 73 co. 4° D.P.R. n.309/90, pena che appare manifestamente sproporzionata e non adeguata rispetto alla condotta posta in essere dall'imputato.

L'attuale formulazione dell'art.69 comma 4° c.p., come modificato dall'art.3 della legge 5/12/2005 n.251, appare al giudicante in contrasto, innanzitutto, con l'articolo 3 comma 1° Cost. e, quindi, con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianza.

E' noto che la Corte Costituzionale ha più volte affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della quantità e della qualità della sanzione penale; nel contempo, però, il giudice delle leggi ha evidenziato in numerose pronunzie (cfr., ad es., le ordinanze n.438 del 2001, n.207 del 1999, n.368 del 1995, n. 435 del 1998, n.456 del 1997) che l'esercizio di tale discrezionalità può essere sindacato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo, quindi, a una disparità di trattamento palesemente irragionevole.

Anche da ultimo, il giudice delle leggi ha opportunamente ribadito che "a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza" (così la sentenza n.78 del 10-18/2/2005).

La sproporzione e l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio per casi quali quello in esame confliggono anche con il principio della funzione rieducativa della pena (art.27 co.3° Cost.), non apparendo soddisfacente, per motivare eventualmente la compatibilità della norma in esame con detta funzione, la mera possibilità di avvalersi, solo in sede esecutiva, delle misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

La preclusione imposta al giudice di formulare eventualmente un giudizio di prevalenza di una o più circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata, senza eccezione alcuna, comporta un appiattimento del trattamento sanzionatorio per situazioni che potrebbero essere assai diverse e potrebbe imporre - come nel caso di specie - l'applicazione di una pena manifestamente sproporzionata ed irragionevole, l'espiazione della quale non consentirebbe una rieducazione del condannato.

Certamente sono ipotizzabili altri casi ove l'irragionevolezza della norma contestata sarebbe ancora più evidente.

Volendo fare un solo esempio (ma ve ne potrebbero essere tanti analoghi), si pensi all'imputato, in precedenza condannato per un'ingiuria e per una minaccia (fatti commessi in due diverse occasioni, non avvinti dal vincolo della continuazione, giudicati con separati processi), il quale ceda una dose di eroina ad una terza persona: configurata l'ipotesi attenuata di cui all'art.73 co.5° D.P.R. n.309/90 (necessariamente) equivalente alla recidiva reiterata, l'imputato dovrebbe essere condannato alla pena minima di otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa!

La questione proposta, dunque, appare rilevante nel giudizio de quo (dovendo il giudicante emettere una sentenza di condanna ad una pena non inferiore a quella prevista dall'art.73 co. 4° D.P.R. n.309/90) e manifestamente non infondata (alla luce delle valutazioni sommariamente espresse).

P.Q.M.

visto l'art.23 legge 11/3/1953 n.87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.69 co.4° c.p., come modificato dall' art.3 della legge 5/12/2005 n.251, nella parte in cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole, nel caso previsto dall'art. 99 quarto comma codice penale.

>Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al presidente del Consiglio dei Ministri e ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Ravenna, 12 gennaio 2006.

Il giudice

(Dott. Piero Messini D'Agostini)

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