Pubblichiamo la nota della Corte di Cassazione e la circolare del Ministero della Giustizia che, in attuazione del comma 2 dell’art. 165 bis disp. att. c.p.p., specificano che i difensori sono tenuti ad allegare al ricorso proposto ex art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p., copia degli atti di cui intendono avvalersi, nonché un dettagliato elenco degli stessi, circostanza di cui la Cancelleria è tenuta ad apporre attestazione.
Vi invitiamo a leggere attentamente la nota e la circolare allegata trattandosi, come noto, secondo la giurisprudenza di legittimità, di previsione a pena di inammissibilità del ricorso.
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