19 March 2024

Statuto

Statuto Camera Penale “Franco Bricola”

Art. 1) (1)

L’Associazione denominata:
CAMERA PENALE DI BOLOGNA “FRANCO BRICOLA”
ha sede in Bologna, presso il Tribunale (Via D’Azeglio n. 56) ed aderisce all’Unione delle Camere Penali Italiane.
L’Associazione non ha fini di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2)

Scopo dell’Associazione è quello di:
a) promuovere e coordinare ogni possibile iniziativa diretta alla tutela della funzione difensiva e del ruolo del difensore nel procedimento penale, in ossequio al principio sancito dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione, che implica e determina:
– l’essenzialità, l’imprescindibilità e l’inalienabilità della funzione difensiva e del ruolo del difensore in ogni fase, stato e grado del procedimento;
– la realizzazione di una parità di posizione fra accusa e difesa e di un effettivo contraddittorio davanti ad un giudice terzo;
b) stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini;
c) raccogliere o divulgare ogni possibile informazione sulla tutela della funzione difensiva nel procedimento penale;
d) fornire ogni possibile apporto alla formazione, alla modifica, alla interpretazione coerente con i principi indicati al punto “a” di atti normativi, regolamentari e organizzativi che comunque si pongano in relazione con i diritti e le prerogative difensive e con la funzione del difensore nel procedimento penale;
e) promuovere studi e iniziative che si prefiggano lo scopo di migliorare la giustizia penale;
f) sostenere le riforme dell’ordinamento giudiziario e più in generale dell’ordinamento processuale penale, volte a perseguire la realizzazione di un “giusto processo”, nell’ambito dei principi di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo.

Art. 3)

Possono aderire all’Associazione gli avvocati iscritti negli albi professionali del distretto di Corte d’Appello di Bologna i quali esercitino la professione in campo penale.
Possono altresì aderire, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i praticanti avvocati.
L’adesione ad altre Camere Penali del distretto deve essere dichiarata al momento della richiesta di adesione alla Camera Penale di Bologna. Essa è incompatibile con l’esercizio del diritto di voto e di elettorato all’interno della Camera Penale di Bologna.
Qualora non sussista al momento dell’iscrizione, o venga meno successivamente, uno dei requisiti richiesti, il Consiglio Direttivo delibera, previa audizione dell’interessato, di non accogliere o di sospendere l’iscrizione, se l’impedimento è temporaneo, di cancellarla se esso è definitivo.
Nello stesso modo il Consiglio Direttivo, sentito l’interessato, può richiamare, sospendere o espellere dalla Associazione il socio che abbia violato principi di comportamento di cui è essenziale il rispetto in coerenza con le finalità dell’Associazione.
L’interessato può chiedere che venga inserito nell’ordine del giorno della prima Assemblea successiva la valutazione della decisione del Direttivo.
L’Assemblea deciderà a maggioranza dei presenti.

Art. 4) (2)

Cessa di far parte della Camera Penale:

1.     il socio espulso ai sensi dell’art. 3, cpv. 5, 6 e 7 dello Statuto;

2.      il Socio che presenta le dimissioni al Consiglio Direttivo;

3.      il Socio non in regola con il pagamento della quota sociale annuale, da versare entro il 30 giugno di ogni anno;

Nel caso previsto dal numero 3) del presente articolo, la esclusione del socio che non regolarizzi il pagamento della quota sociale entro il termine indicato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa messa in mora a mezzo di comunicazione via PEC.

Il socio – entro 15 giorni dal ricevimento della PEC – ha la facoltà di presentare memorie e di chiedere di essere sentito personalmente in relazione alle ragioni del mancato pagamento. In quest’ultimo caso, il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di sentire il socio che lo richieda, e può concedere termine per il pagamento.

Il socio ha sempre la facoltà di adempiere all’obbligo del versamento della quota nei 15 giorni successivi il ricevimento della PEC.
Nel caso di esclusione per omesso pagamento della quota annuale, il socio, qualora ne faccia domanda, e sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cessazione della qualità, potrà essere riammesso previo pagamento della quota relativa alla annualità rimasta insoluta. In questo caso competente a decidere è il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Art. 5)

Organi dell’Associazione sono:

a) L’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Segretario (3);
f) il Tesoriere (4);
g) il Comitato scientifico quale Organo Consultivo.

Art. 6)

L’Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno.
Essa:
a) delibera sulla relazione anche programmatica del Presidente e sugli argomenti all’ordine del giorno;
b) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
c) stabilisce l’ammontare delle quote sociali e la modalità di riscossione;
d) elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo;
e) delibera su quanto contemplato dall’art. 9;
f) nomina i delegati al Congresso nazionale dell’Unione.

Art. 7)

L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente o, in caso di mancanza o incompatibilità, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno il 10% dei soci (5).

Art. 8)

La convocazione dell’Assemblea, con relativo ordine del giorno, avviene mediante affissione dell’avviso di convocazione dieci giorni prima della data fissata presso la sede della Camera Penale e/o mezzo equipollente.
L’Assemblea è valida purché sia presente personalmente almeno il 10% degli iscritti.

Art. 9)

Partecipano con diritto di voto all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali.
Ogni associato potrà rappresentare per delega non più di un altro socio.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i soci in regola con il pagamento della quota associativa all’apertura dell’Assemblea elettorale.

Art. 10)

L’Assemblea è l’unico organo competente a modificare lo statuto dell’Associazione, a trasformarne lo stato giuridico ed a scioglierla, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
In caso di scioglimento l’Assemblea deciderà sulla destinazione del relativo patrimonio secondo le norme previste dal codice civile.
Le delibere dell’Assemblea sono a disposizione dei soci presso la sede.
L’Assemblea elegge, volta per volta, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente, tra coloro che non fanno parte del Direttivo.
Il Presidente ha il compito di direzione dell’Assemblea e di controllo delle operazioni di voto.

Art. 11)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da sette membri in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
Ogni socio avente diritto di voto potrà esprimere al massimo cinque preferenze.
In caso di egual numero di suffragi per l’ultimo o gli ultimi in graduatoria risulterà eletto il socio iscritto all’Albo o ai Registri Professionali con maggiore anzianità.
Il controllo dei risultati dello scrutinio sarà compiuto pubblicamente dal Presidente assistito da un componente del Consiglio Direttivo e da due scrutatori nominati dall’assemblea.
In caso di dimissioni o di impossibilità ad esercitare il mandato da parte di uno o più membri, un massimo di tre, risulteranno eletti di diritto i primi dei non eletti.
La carica di membro del Direttivo della Camera Penale è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi della categoria forense, con l’unica eccezione di quella di membro, non Presidente, del Consiglio dell’Ordine.

Art. 12) 

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in altri organi rappresentativi delle categorie forensi, senza eccezione alcuna (6).
Qualora non ne faccia già parte, è componente di diritto del Consiglio Direttivo il rappresentante dell’Associazione presso l’Unione Italiana delle Camere Penali, in tal caso senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno una volta a bimestre, in riunione ordinaria, e su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio Direttivo, in riunione straordinaria.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente costituite con la presenza di almeno quattro dei suoi membri.
Esso delibera a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente.
Le delibere del Consiglio Direttivo debbono essere rese pubbliche mediante affissione presso la sede della Camera Penale ovvero con pubblicazione sul sito internet della Camera Penale (7).

Art. 13)

Il Consiglio Direttivo presiede:
– allo sviluppo e all’indirizzo generale dell’Associazione;
– attua gli scopi per i quali l’Associazione è costituita;
– stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 14)

Il Presidente è investito della rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; egli dà esecuzione alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.
In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della successiva riunione.
Il presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell’Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Art. 15)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 16) (8)

Il Segretario:
– compila e tiene aggiornato l’elenco dei soci;
– provvede alla corrispondenza ordinaria;
– redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee;
– controfirma gli atti ufficiali dell’Associazione;
– cura la pubblicazione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere:
– controlla il pagamento delle quote sociali;
– provvede al mantenimento della contabilità, eventualmente avvalendosi di consulenti esterni;
– predispone rendiconti e/o bilanci;
– effettua le operazioni di gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’Associazione che gli vengono delegate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dei fondi sociali e delle somme a disposizione dell’associazione e potrà delegare al Presidente e/o al Tesoriere la facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni attive e passive di qualsiasi genere o specie, quali, in via esplicativa, aperture di conti correnti e loro utilizzo, emissione di assegni su conti correnti intestati all’Associazione (9).

Art. 18) (10)

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi successivi al primo.
Il Presidente della Camera Penale  resta in carica due anni e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.
Ove venga meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio, egli verrà sostituito da colui che, nelle precedenti elezioni, è risultato il primo dei non eletti, e così successivamente.
Ove non sia possibile in tal modo ripristinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 19)

Il Comitato scientifico è composto da cinque soci nominati dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla sua elezione.
Il Comitato nomina al proprio interno un coordinatore.
Il Comitato collabora col Consiglio Direttivo, anche con proposte di propria iniziativa, alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, ed in particolare:
a) a richiesta dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo esprime pareri su questioni giuridiche, tanto de lege data quanto de legeferenda;
b) predispone il materiale per dibattiti ed incontri sulle questioni di cui sopra, curandone anche, sia prima che dopo, l’eventuale pubblicazione;
c) organizza corsi di formazione o aggiornamento, sia per i soci che per quanti aderiscono all’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo partecipa personalmente o delegando altro Consigliere alle riunioni del Comitato scientifico, che gliene comunica le date con congruo anticipo.

Art. 20)

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 21)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote di associazione;
b) dai contributi elargizioni, donazioni, lasciti, a qualunque titolo disposti a favore dell’Associazione stessa.

Art. 22)

L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

NORME TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO
1) Alla Camera Penale di Bologna potranno iscriversi, con le modalità previste dallo Statuto, anche gli Avvocati e i Praticanti Avvocati esercenti la professione in circoscrizioni diverse da quella di Bologna, purché appartenenti al distretto di Corte d’Appello di Bologna, soltanto fino all’istituzione di un organismo distrettuale di coordinamento delle Camere Penali circoscrizionali.
2) La non rieleggibilità prevista dall’art. 18 entrerà in vigore dalla elezione del Consiglio Direttivo successiva all’entrata in vigore del presente statuto.

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Note

  1. Questo articolo è stato così modificato dalla delibera assembleare del 19 maggio 2021
  2. Questo articolo è stato introdotto con delibera assembleare del 15 dicembre 2015.
  3. Questa lettera è stata inserita dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  4. Questa lettera è stata inserita dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  5. Questo articolo è stato così modificato dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  6. Questo comma è stato così modificato dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  7. Questo comma è stato così modificato dalla delibera assembleare del 25 novembre 2022.
  8. Questo articolo è stato così modificato dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  9. Questo articolo è stato così modificato dalla delibera assembleare del 17 dicembre 2010.
  10. Questo articolo è stato così modificato dalla delibera assembleare del 25 novembre 2022.