Pubblichiamo la motivazione della sentenza n. 27104 del 2020 con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dato risposta al quesito “se, in tema di misure caute/ari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura, il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, previsto per la decisione dall’art. 311, comma 5 – bis , decorra dalla data dell’arrivo alla cancelleria del tribunale o alla cancelleria della sezione del riesame del fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, ovvero dalla data in cui il tribunale riceva nuovamente dall’autorità giudiziaria procedente gli atti ad essa richiesti a norma dell’art. 309, comma 5, c.p.p.”.
La soluzione: nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., per cui
a) l’inizio della decorrenza dei termini per la decisione del riesame in sede di rinvio e per il deposito della relativa ordinanza, va fissato nel momento in cui pervengono al tribunale gli atti nuovamente richiesti all’autorità giudiziaria che procede, secondo la sequenza procedurale prevista dall’art. 309 c.p.p.
b) l’inizio della decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale.
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