Pubblichiamo la sentenza con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso fa misura, deve essere presentato esclusivamente presso fa cancelleria del tribunale che ha emesso fa decisione o, nel caso indicato dall’311 comma 2 c.p.p., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto fa data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Clicca qui per leggere la sentenza (n. 1626/21).