Pubblichiamo la sentenza n. 3423/21 (depositata il 27.01.2021) con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto interno alle Sezioni Semplici, hanno affermato il seguente principio di diritto: “In caso di annullamento parziale è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito l’autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificata nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di convinzione”.
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