Pubblichiamo la sentenza n. 6087/21 con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito che integra il reato di peculato (e non quello di truffa) la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente.