Pubblichiamo le indicazioni operative fornire dal Tribunale di Bologna, in accordo con la locale Procura della Repubblica, in merito all’applicazione dell’art. 165 comma 5 c.p. in materia di sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati previsti e puniti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 c.p. (nelle ipotesi aggravate ex art. 576 comma 1, n. 2, 5, 5.1. e 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.).