Pubblichiamo la sentenza n. 12481 del 1.04.2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha enunciato il seguente principio di diritto: “…L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni…”.
Novità giurisprudenziali – Liberazione anticipata – Notifica dell’ordinanza al difensore – Necessità – Lo dicono le S.U.
