Publichiamo la sentenza n. 14723 del 12 maggio 2020 con cui le Sezioni Unite hanno stabilito che la falsità o l’incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione, prevista dall’art. 79, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 115 del 2002, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell’ammissione al beneficio, che può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002.