Pubblichiamo la sentenza n. 13789 del 13 aprile 2021 della Suprema Corte di Cassazione (Sezione II) con la quale ha ritenuto che l’impedimento del difensore possa essere rilevato anche d’ufficio, sicché lo stesso può essere tratto da ogni elemento disponibile, comunque lo stesso giunga alla conoscenza del giudice, dunque anche attraverso un atto trasmesso con modalità atipiche, ovvero con la posta elettronica.
Tuttavia, ha precisato la Corte, il deposito in cancelleria è una modalità di comunicazione “tipica”, che esonera il richiedente dall’onere di verificare che l’istanza giunga effettivamente a conoscenza del giudice; mentre la richiesta inviata tramite posta elettronica, essendo inquadrabile come “atipica”, non onera il giudice a prenderla in considerazione, se non quando la stessa sia portata a sua effettiva conoscenza .