Pubblichiamo la sentenza n. 127 del 21.09.2021 (depositata il 21.10.2021) con cui la Corte Costituzionale ha ha dichiarato non fondate le censure sollevate dalla Corte di cassazione sull’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario.
E dunque, secondo la Corte Costituzionale, le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati, cioè alle persone considerate socialmente pericolose e, in quanto tali, soggette, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro. Tuttavia, proprio in considerazione della specifica natura di quest’ultima misura, e alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e di finalità rieducativa, il trattamento differenziale previsto dall’articolo 41 bis deve adattarsi alla condizione dell’internato e consentirgli di svolgere effettivamente un’attività lavorativa.