Pubblichiamo l’ordinanza n. 169 del 13 maggio 2021 con cui il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme di cui agli articoli 451 comma 5 e 6 e 558 comma 7 e 8 c.p.p. nella parte in cui prevedono il diritto ad un termine a difesa soltanto a seguito dell’apertura del dibattimento, invece di prevedere la possibilità di accedere ai riti alternativi anche all’esito del termine a difesa eventualmente richiesto.
Giudizio direttissimo, termine a difesa e richiesta di riti alternativi – Il Tribunale di Firenze solleva questione di legittimità costituzionale degli arti. 451 e 558 c.p.p.
