Pubblichiamo la sentenza n. 39518 del 3 novembre 2021 con cui la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale, quale giudice di appello, aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’impugnazione della parte civile avverso la sentenza del Giudice di Pace, che aveva mandato assolto l’imputato dal reato di minaccia, – nell’accogliere la tesi della difesa della parte civile, secondo cui erroneamente il giudice di appello aveva ritenuto di computare nel termine anche il “dies a quo”, in contrasto con la regola generale di cui all’art. 172 c.p.p., comma 4 – ha ribadito il principio secondo cui il termine per il deposito della impugnazione inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, o comunque, dalla legge, in virtù del principio generale ex art. 172 c.p.p. comma 4. Si tratta, tuttavia, di una questione controversa su cui si registra un contrasto giurisprudenziale, sicché è verosimile che sulla stessa prima o poi dovranno pronunciarsi le Sezioni Unite, trattandosi di questione delicata afferente all’esercizio del diritto di difesa.