Pubblichiamo l’ordinanza n. 43883 del 19 novembre 2021 (depositata il 26 novembre 2021) con cui la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Settima, nel dichiarare l’inammissibilità di un ricorso, ha ribadito il principio in virtù del quale la proposizione di un ricorso inammissibile non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione non può rilevare eventuali cause di non punibilità, estendendolo al nuovo istituto dell’improcedibilità ex art. 344 bis c.p.p.
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