Pubblichiamo la sentenza n. 7 del 18 gennaio 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale degli artt. 34 comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione.
Corte Costituzionale – Artt. 34 e 623 c.p.p. – Illegittimità costituzionale parziale
