Pubblichiamo la sentenza n. 16 del 21 gennaio 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il GIP che ha rigettato una precedente richiesta di decreto penale di condanna sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformità ai rilievi del giudice stesso.
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