Pubblichiamo la sentenza n. 28 del 1 febbraio 2022 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53 comma 2 L. n. 689/81, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall’art. 135 del codice penale».
La Corte ha, quindi, ritenuto che ai 250 euro debbano essere sostituiti i 75 euro già previsti dalla normativa in materia di decreto penale di condanna, fermo restando l’attuale limite massimo giornaliero di 2.500 euro.
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