La Corte di Cassazione ha risolto il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di compatibilità tra l’istituto della tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. e l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p.
Secondo quanto si apprende dall’informazione provvisoria diramata dal servizio novità della Suprema Corte, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato il seguente principio di diritto: «La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea a integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale. (Fattispecie relativa a tre condotte di violenza privata poste in essere nell’arco di un mese)».
Attendiamo il deposito della motivazione della sentenza.