In attesa del deposito della motivazione della sentenza, anticipiamo che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno risolto due contrasti giurisprudenziali in materia di patteggiamento e lavoro di p.u.
Con il primo quesito si chiedeva «se, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, il giudice possa subordinare d’ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena ad uno degli obblighi previsti dall’art. 165, primo comma, cod. pen. e, in particolare, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, pur in mancanza di esplicito consenso dell’imputato».
A tale quesito le Sezioni unite hanno dato risposta «negativa. Nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già usufruito – in quanto tale, sottoposta, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., agli obblighi previsti dal primo comma – ed alla quale il giudice ha applicato la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività)».
Con il secondo quesito si chiedeva «se il computo della durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività debba essere effettuato con riferimento solo al criterio dettato dall’art. 165, primo comma, cod. pen., di non superamento della durata della pena sospesa, ovvero anche con riferimento al criterio di cui al combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, della durata massima di sei mesi».
A tale quesito le Sezioni unite hanno dato la seguente soluzione: «La durata della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività soggiace a due limiti massimi cumulativi: quello di sei mesi, previsto dal combinato disposto degli artt. 18 bis disp. coord. cod. pen. e 54, comma 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e, se inferiore, quello stabilito dall’art. 165, primo comma, cod. pen. (non superamento della durata della pena sospesa)».