La Seconda Sezione della Cassazione, ordinanza 4 febbraio 2022, n. 3947, ha rimesso alle Sezioni unite la questione se il giudice di appello, qualora dichiari il reato estinto per prescrizione, accertando che la stessa è maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado soltanto a seguito di una valutazione discrezionale difforme da quella di primo grado (ad esempio, per la omessa applicazione della recidiva qualificata ovvero nel regime anteriore alla L. 5 dicembre 2005, n. 251 – per il riconoscimento di un’attenuante, la eliminazione di un’aggravante o la formulazione di un diverso giudizio di comparazione fra circostanze del reato), possa decidere “ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, ai sensi dell’art. 578 c.p.p., ovvero debba revocare le statuizioni civili del primo giudice.