Pubblichiamo la sentenza n. 14573 del 14.04.2022 con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno dato risposta al seguente quesito: «se, attestata dall’addetto al servizio postale, incaricato della notificazione della citazione a giudizio, la irreperibilità dell’imputato presso il domicilio dichiarato o eletto, sia legittima la notificazione successivamente eseguita mediante consegna al difensore a norma dell’ art. 161 comma 4 c.p.p. ovvero se sia necessaria l’osservanza delle modalità ordinarie ai sensi dell’art. 170 comma 3 c.p.p.».
La soluzione: nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell’art. 161 commi 1, 2 e 3 c.p.p. il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all’ufficio postale ai sensi dell’art. 170 c.p.p. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l’ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all’art. 161 comma 4, prima parte, c.p.p. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita da parte dell’ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l’imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli arti. 157 e 159 c.p.p.