Pubblichiamo la sentenza n. 111/22 (depositata il 9.05.2022) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 568 comma IV c.p.p.in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Novità dalla Corte Costituzionale: illegittimità costituzionale dell’art. 568 comma IV c.p.p.
